Diritto Civile

Il diritto civile è una branca del diritto che riguarda tutti i rapporti giuridici che si istituiscono tra i privati ad eccezione delle operazioni economiche attinenti al commercio, all’industria e alla attività professionali che costituisco oggetto del diritto commerciale. Tra loro si inserisce il diritto del lavoro che si occupa dei rapporti, individuali e collettivi, che sorgono tra datori e prestatori di lavoro.
Comunemente si parla di dir. Privato che invece ingloba le tre categorie sopra esposte e che contiene la sistematica di tutti gli istituti civilistici e che sul piano universitario è una materia autonoma ma propedeutica allo studio delle tre categorie.
In senso stretto il dir. Civile è rivolto all’approfondimento degli istituti civili come, successioni, obbligazioni, contratti, responsabilità, filiazione e etc…
La doppia codificazione tra dir. civile e commerciale nasce per trovare fonti adatte ai diversi settori della società e perché ogni rapporto doveva essere ricondotto alla medesima fonte, lo stato, e coordinato con gli altri tanto da sottolineare che la società al livello costituzionale non conosceva distinzioni di sorta ma doveva l’ordinamento giuridico essere ben sezionato per una migliore distinzione dei settori da regolare.
Naturalmente è gioco forza tra dir. Privato e dir. Pubblico che interagiscono tra loro ma che avvolte si denota la prevalenza di quest’ultimo sul primo.
La disciplina civile è composta non solo di norme statali e infrastatali ma anche di norme sovrastatali come quelle comunitarie, si pensi alle norme sulla concorrenza e a quelle sui prezzi dei prodotti.

La carta costituzionale si apre con norme che riguardano la persona e i cd dir. Inviolabili, norme che offrono protezione al singolo e alle formazioni sociali e che si riversano nettamente sul piano civile:
1) L’art. 3 enuncia il principio di eguaglianza nel diritto privato

2) L’art 32 tutela il diritto alla salute che combinato con il disposto dell’artt. 2 Cost. e 2059, 2043 c.c. hanno potuto portare alla creazione della nozione di danno biologico.
3) L’art 30 statuisce regole per il matrimonio
4) L’artt. 1,3,35 e ss. regolano il campo lavoristico
5) L’ artt. 42 e ss. trattano della proprietà in collegamento all’art. 832 c.c. che apre il capo inerente al diritto di proprietà del codice civile.


A ben vedere dir. Civ. e costituzione si collegano sui piani di tutela del singolo e intervento dello stato nei rapporti tra privati e con i privati.
Ciò che la carta fondamentale non tocca direttamente è la cd libertà contrattuale che per forza di cose è uno dei tasselli portanti del ramo del diritto civile e su cui il diritto pubblico non può creare influenze di nessun genere.