Successioni
Per successione si intende il trasferimento di uno o più diritti da un soggetto a un altro.
La morte estingue la capacità giuridica della persona e i diritti ad essa inerenti, ossia i diritti personali, ma non i diritti patrimoniali che dovranno essere perciò trasmessi ad altri.
Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama diritto ereditario o successorio
L'apertura della successione Successione legittima Successione necessaria Successione testamentaria
L'APERTURA DELLA SUCCESSIONE
ART. 456 C.C.
La successione si apre al momento della morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.
L'erede subentra in tutte le situazioni giuridiche relative al de cuius, sia per le attività, che per le passività.
ART. 457 C.C.
L'eredita si devolve per legge o per testamento;
In assenza di testamento, l'eredita è distribuita secondo il principio delle successioni legittime cioè a norma degli artt. 565 e segg. C.C.
SUCCESSIONE LEGITTIMA
L'ordinamento giuridico consente al singolo di disporre dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere, mediante testamento.
Se il singolo non ha disposto in tutto o in parte dei suoi beni, interviene la legge ad indicare come essi devono essere assegnati e distribuiti e si applica la c.d. successione legittima.
Successione legittima = assenza di testamento
ARTT. 565-586 C.C.
In questo caso i beni del defunto devono essere assegnati e distribuiti.
Si apre anche quando il defunto ha disposto solo per una parte del suo patrimonio.
In mancanza di eredi l'eredita è devoluta allo Stato il quale non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.ART. 565 C.C.
Vengono individuate le categorie di successibili ovvero i soggetti appartenenti alla famiglia del de cuius che la legge istituisce quali suoi eredi in mancanza di testamento:
- il coniuge,
- i figli, tenendo conto che a quelli legittimi sono equiparati quelli naturali, legittimati e adottivi,
- gli ascendenti legittimi, (padre, madre, nonno, nonna),
- i collaterali,
- gli altri parenti entro il sesto grado,
- lo Stato
I DIRITTI SUCCESSORI DEI FIGLI.
I figli legittimi, nati in costanza di matrimonio, sono equiparati ai figli naturali, purché riconosciuti volontariamente dai genitori.
Essi succedono per legge al padre e alla madre in parti uguali.
Lo status di figlio legittimo è acquistato direttamente anche dal figlio adottato in forza della c. d. adozione legittimante: egli, dunque, non è semplicemente equiparato ad un figlio legittimo, ma risulta tale a tutti gli effetti.
I DIRITTI SUCCESSORI DI FRATELLI E SORELLE, DI GENITORI E ASCENDENTI.
I fratelli e le sorelle del de cuius, hanno diritto ad acquistare l'eredita in parti uguali in mancanza di coniuge, genitori e ascendenti.
LA SUCCESSIONE DEL CONIUGE.
Una particolare disciplina riguarda il coniuge; attualmente infatti il coniuge concorre a pieno diritto nell'eredita.
Al coniuge è devoluta l'intera eredita' solo in mancanza di figli, ascendenti, fratelli e sorelle; in caso contrario, concorre con gli altri eredi legittimi secondo quote stabilite dalla legge.
Il coniuge separato senza addebito gode dei medesimi diritti del coniuge non separato.
Nel caso in cui, al coniuge sopravvissuto sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, egli ha esclusivamente diritto ad un assegno vitalizio qualora risulti già titolare degli alimenti al momento dell'apertura della successione.
Successivamente al divorzio, in caso di morte dell'ex coniuge, si ha diritto alla pensione di reversibilità purché non si sia nel frattempo passati a nuove nozze.
ART. 540 C.C.
Al coniuge del de cuius viene attribuito il diritto di abitazione della casa familiare e di uso dei mobili che la arredano vita natural durante, in forza di legati, ossia di successione a titolo particolare.
In mancanza di figli, al coniuge si devolve l'intera eredita
In caso di un figlio il patrimonio andrà attribuito:
- al 50% al figlio
- al 50% al coniug
- In caso di più figli:
- 1/3 al coniuge
- il resto distribuito tra i figli
I DIRITTI SUCCESSORI DEGLI ALTRI PARENTI.
In mancanza di altri soggetti, l'eredita può essere raccolta dai parenti fino al sesto grado.
A tale riguardo, è applicabile la regola secondo cui il parente più prossimo esclude il più remoto, mentre, a parità di grado, l'eredita è ripartita in parti uguali.
LA SUCCESSIONE A FAVORE DELLO STATO.
ART. 586 C.C.
Quando il de cuius non lascia alcuno dei parenti individuati dalla legge né nomini propri eredi per testamento, l'eredita è acquistata di diritto dallo Stato con beneficio d'inventario, senza bisogno di accettazione.
SUCCESSIONE NECESSARIA
Ilsingolo può disporre dei suoi beni per il periodo successivo alla morte, nel modo che ritiene più opportuno, purchè non leda i diritti che la legge assicura ai congiunti più stretti tassativamente indicati dalla legge stessa.
Quando vi sono determinate categorie di successibili una parte dei beni del de cuius deve essere attribuita a loro.
La quota che la legge riserva a costoro si chiama "quota di legittima", i successibili che vi hanno diritto sono designati con il nome di "legittimari" e non devono essere confusi con i successori legittimi cioè con coloro ai quali l'eredita è devoluta per legge.
CATEGORIE DI LEGITTIMARI
- coniuge
- figli legittimi, legittimati, adottivi
- figli naturali
- ascendenti legittimi
Nella successione, la riserva dell' eredita a favore dei figli legittimi o naturali non è fissa ma variabile a seconda del numero dei figli e l'esistenza o meno del coniuge.
La riserva dell' eredita' a favore degli ascendenti legittimi opera solo se il defunto non lascia figli legittimi o naturali. Se all'apertura della successione vi sono dei legittimari, il
patrimonio ereditario si distingue in due parti:
- disponibile: parte patrimonio della quale il testatore era libero di disporre attribuendola a chiunque avesse voluto
- legittima: parte del patrimonio della quale non poteva disporre perché spettante per legge ai legittimari
SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
ART. 587 C.C.
Il de cuius lascia un valido ed efficace testamento con il quale provvede in ordine al suo patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Scopo dell'istituto della successione è la tutela dell'interesse individuale del testatore a disporre dei propri beni, la cosiddetta eredita', anche dopo la morte.
Per sua natura, il testamento è un atto sempre revocabile dal de cuius fino all'ultimo attimo di vita, affinché esso rispecchi il più possibile la volontà del testatore.
La successione testamentaria prevale su quella legittima.
Tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge hanno la capacità di testare.
Sono incapaci di disporre per testamento:
- i minorenni
- gli interdetti per infermità di mente
- gli incapaci naturali
Il codice civile prevede:
- il testamento olografo
- il testamento per atto di notaio, distinguibile in testamento pubblico o testamento segreto
LA SUCCESSIONE : TESTAMENTO OLOGRAFO
ART. 602 C.C.
E' una scrittura privata, non è sufficiente che sia sottoscritto dal suo autore ma deve essere interamente scritto, datato e sottoscritto dal testatore. Può essere depositato presso un notaio che redigerà un verbale alla presenza di due testimoni.
Requisiti di forma:
* autografia: la scheda deve essere scritta per intero dal testatore con la sua grafia;
* data: deve contenere l'indicazione del giorno, mese, anno, la loro mancanza espone il testamento ad annullamento;
*sottoscrizione: ha lo scopo di designare con certezza la persona del testatore e di perfezionare il negozio testamentario.
ART. 603 C.C.
E' ricevuto da un notaio alla presenza di testimoni, offre maggiori garanzie del testamento olografo sia in ordine alla sua conservazione e integrità sia per quanto riguarda l'accertamento della volontà del testatore.
1. dichiarazione di volontà del testatore resa oralmente al notaio alla presenza irrinunciabile dei testimoni
2. redazione in iscritto della volontà del testatore a curadel notaio
3. lettura dell'atto al testatore alla presenza dei testimoni
4. indicazione del luogo, data, ora della sottoscrizione
5. sottoscrizione del testatore, dei testimoni e del notaio
LA SUCCESSIONE : TESTAMENTO SEGRETO
E' un atto pubblico complesso che si compone di una scheda contenente le dichiarazioni del testatore e di un atto di ricevimento della scheda stessa da parte del notaio.
Presenta il vantaggio proprio dell'olografo (segretezza del contenuto) oltre a tutte le garanzie di custodia, integrità ed autenticità
La scheda può anche non essere autografa ma deve essere sottoscritta dal testatore.
La data del testamento è quella dell'atto di ricevimento
LA SUCCESSIONE : TESTAMENTISPECIALI
In particolari circostanze non è possibile osservare le forme minuziose del testamento ordinario e non è agevole ricorrere al notaio (malattie contagiose, calamità, infortuni, a bordo di navi o di aeromobili).
Questi testamenti presentano la caratteristica di perdere la loro efficacia tre mesi dopola cessazione della causa che ha impedito al testatore di avvalersi delle forme ordinarie.
INVALIDITÀ DEL TESTAMENTO
Il legislatore stabilisce l'invalidità del testamento in alcuni casi:
- quando non vi è certezza della provenienza del testamento dalla persona a cui si vuole attribuire (difetto di autografia o sottoscrizione)
- quando ci sono altri difetti di forma (art. 606, 2 comma, C.C.)
REVOCA DEL TESTAMENTO
Il testamento è revocabile fino all'ultimo momento di vita del testatore.
La revoca può essere:
- Espressa: solo con un atto che abbia gli stessi requisiti formali richiesti per il testamento
- Tacita: con un testamento posteriore che comporta la revoca di tutte le disposizioni incompatibili con le nuove volontà, oppure con la distruzione, lacerazione, cancellazione del testamento precedente.
PUBBLICAZIONE DEL TESTAMENTO
Il testamento è valido fin dal momento in cui è posto in essere.
Dopo la morte del testatore deve essere conosciuto e il suo contenuto divulgato.
Il testamento olografo e segreto devono essere pubblicati mentre quello pubblico deve essere, dal notaio che lo ha ricevuto, semplicemente comunicato agli eredi
L'APERTURA DELLA SUCCESSIONE
Acquisto dell'eredita eaccettazione L'eredita si acquisisce con l'accettazione, che può essere:
1. Espressa: con atto pubblico o scrittura privata chi è chiamato all'eredita dichiara di accettarla, oppure assume il titolo di erede.
2. Tacita: quando il chiamato all'eredita compie atti che presuppongono la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
ART. 459 C.C.
L'acquisto dell'eredita retroagisce al momento nel quale si è aperta la successione.
Prima dell'accettazione della eredita' il chiamato all'eredita può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni caduti in successione, può compiere tutti gli atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione.
L'eredita può essere accettata puramente o con il beneficio d'inventario.
Il diritto di accettare l'eredita si prescrive in 10 anni. Il termine decorre dal giorno di apertura della successione.
Non si possono accettare le eredita devolute ai minori, interdetti,inabili se non con
beneficio d'inventario.
CAPACITÀ DI SUCCEDERE
Il Codice Civile ritiene capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione.
Si presume concepito chi è nato entro 300 gg. dalla morte della persona che ha lasciato l'eredita.
Possono succedere nel testamento anche le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti
RINUNCIA ALL'EREDITA'
ART. 520 C.C. …la rinuncia all'eredita' deve essere totale, non può essere condizionata né a termine né parziale...
Deve risultare da atto formale e a norma dell'ART. 519 C.C. deve effettuarsi o con una dichiarazione ricevuta da un notaio o effettuata avanti il cancelliere del tribunale.
Con la rinuncia di un erede, la parte che sarebbe a lui spettata viene attribuita in accrescimento agli altri coeredi a meno che non vi sia il subentro di un discendente legittimo.
Il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredita.
La rinuncia alla eredita' è un atto revocabile semprechè non sia trascorso il termine per la prescrizione della facoltà di accettare l'eredita.
Per la successione testamentaria prevista ad un solo erede, in ipotesi di rinuncia dell' eredita', la quota viene attribuita ai coeredi.
ACCETTAZIONE DELL' EREDITA CON BENEFICIO D'INVENTARIO
Tale istituto ha lo scopo di evitare la "confusione" del patrimonio del defunto con quello
dell'erede:
- l'erede conserva verso l' eredita' tutti i diritti e gli obblighi che aveva verso il defunto
- l'erede nonè tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti
- i creditori dell'eredita e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario rispetto ai creditori dell'erede
L'accettazione con beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o da un cancelliere del Tribunale.
Se, nell' eredita' ci sono proprietà immobiliari la dichiarazione va trascritta presso la conservatoria dei Registri Immobiliari
Il chiamato deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione.